Manuale PEX – 3. Svolgimento dell'esame

Per svolgere professionalmente le procedure di qualificazione occorre ampia competenza professionale, piacere di lavorare con le persone in formazione, capacità organizzative, conoscenza dello svolgimento dell’esame e una buona preparazione. Formatori e formatrici professionali come pure altre specialiste e specialisti del campo professionale hanno i migliori requisiti per portare a termine efficacemente questo compito impegnativo. Durante la loro attività, sono seguiti e assistiti dai diversi organi preposti alle procedure di qualificazione.

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3.1 Collaborazione e responsabilità

Collaborazione
La collaborazione fra i partner della formazione professionale si esplica anche durante le procedure di qualificazione. Le strutture organizzative sono però talvolta molto diverse e variano da Cantone a Cantone e tra i campi professionali. I Cantoni, quale autorità esecutiva, sono competenti per la pubblicazione dei risultati d’esame. Possono assumere essi stessi l’organizzazione e l’esecuzione della procedura oppure delegarle a terzi.

Strutture organizzative delle procedure di qualificazione
Immagine 2: Strutture organizzative delle procedure di qualificazione
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Autorità cantonale / commissione d’esame
Per garantire lo svolgimento giuridico corretto delle procedure di qualificazione, in molti Cantoni sono istituite commissioni d’esame responsabili della sorveglianza degli esami. Quali responsabili delle commissioni possono entrare in considerazione anche organizzazioni del mondo del lavoro cantonali o svizzere. La commissione oppure un gruppo istituito dalle autorità vigila sulla legittimità delle procedure.

Direttore o direttrice degli esami
I direttori e le direttrici cantonali degli esami oppure incaricati dal Cantone sono responsabili, nel proprio campo, dello svolgimento conforme al diritto e senza intoppi delle procedure di qualificazione. Di regola, sono responsabili di tutte le professioni sottoposte alla SEFRI. In collaborazione con i e le capi periti, rappresentano l’asse portante dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami.

Capi periti d’esame
Le e i capi periti sono perite e periti d’esame nominati con un mandato cantonale e responsabili di un’organizzazione impeccabile degli esami finali di tirocinio nella loro professione. I e le capi periti pianificano l’esame finale di tirocinio, garantiscono la qualità degli esami e rappresentano l’organo di collegamento con l’autorità cantonale.

Il mandato comprende i seguenti compiti:

  • dal punto di vista del personale: costituiscono i vari gruppi di perite e periti d’esame e li dirigono;
  • dal punto di vista organizzativo: allestiscono il piano degli esami;
  • dal punto di vista dei contenuti: preparano i temi d’esame (esami pratici ed esame scritto di conoscenze professionali);
  • istruiscono le perite e i periti d’esame ed eventualmente le candidate e i candidati prima dell’esame finale;
  • intervengono (soltanto) in caso di eventi particolari;
  • controllano la qualità dei verbali al termine dell’esame;
  • calcolano il risultato finale dell’esame e lo trasmettono all’autorità cantonale;
  • concedono il diritto di consultare gli atti conformemente all’autorità d’esame;
  • prendono posizione nei confronti dell’autorità in merito a eventuali ricorsi;

 

Oltre alle competenze professionali, necessitano di esperienza nel campo degli esami, esperienza di formatore o formatrice professionale, ampie competenze sociali e capacità organizzative. I e le capi periti hanno il diritto di impartire disposizioni alle perite e ai periti d‘esame.

Perite e periti d’esame
Le perite e i periti d’esame hanno un mandato cantonale e sono sottoposti ai e alle capi periti. Le perite e i periti d’esame arrivano preparati alla procedura di qualificazione, si occupano degli esami e valutano i lavori d’esame.

Ecco i loro compiti principali:

  • conoscono il contenuto dell’ordinanza sulla formazione professionale di base;
  • conoscono le principali basi legali;
  • conoscono la documentazione di valutazione e gli strumenti prestabiliti;
  • sono pronti per l’esame orale o l’esame pratico;
  • sorvegliano candidate e candidati durante lo svolgimento dell’esame;
  • si attengono a tutte le regole prescritte;
  • correggono e valutano sulla base del modulo per il verbale, anche noto come griglia di valutazione;
  • si attengono alle regole dell’attribuzione delle note e in coppia assegnano note di posizione espresse in punti interi o mezzi punti;
  • si attengono all’obbligo di discrezione;
  • rispettano il segreto d’ufficio (in nessun caso comunicano le note);

Anche le perite e i periti d’esame, oltre alle competenze professionali, necessitano di una grande esperienza nella formazione professionale. Sono i più stretti collaboratori e collaboratrici dei e delle capi periti e assicurano la qualità della procedura di qualificazione grazie alle loro competenze professionali, sociali e metodologiche.


Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)
Le oml assumono un ruolo importante nel coordinamento delle procedure di qualificazione. Da una parte determinano i contenuti degli esami al momento dello sviluppo o della revisione di ordinanze sulla formazione professionale di base, dall’altra fissano gli standard dei compiti d’esame nel corso della preparazione centralizzata degli esami. Infine, Confederazione e Cantoni sono incaricati di sostenere le oml nell’istruzione delle perite e dei periti d’esame quando si tratta di far intervenire specialiste e specialisti come relatori o relatrici.

Coordinamento intercantonale
Nell’ambito della Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) diverse commissioni e istituzioni assicurano un’efficace collaborazione:

  • il settore «Procedure di qualificazione» del Centro svizzero di servizio Formazione professionale orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) mette a disposizione delle autorità d’esame compiti d’esame uniformi e documentazione per la valutazione in alcune professioni. A questo scopo esso collabora con le oml e con i docenti. Tramite questo coordinamento, promuove l’elaborazione di temi d’esame uniformi per tutta la Svizzera;
  • la commissione «Procedure di qualificazione» della CSFP/CSFO, insieme alle sottocommissioni regionali (direttori e direttrici degli esami) si occupa del coordinamento in diversi ambiti, come per esempio le date e i luoghi d’esame, le procedure amministrative o le agevolazioni per gli esami. Essa fornisce raccomandazioni d’interesse giuridico e organizzativo ed elabora stampati in collaborazione con le edizioni CSFO.

Esistono pure commissioni per temi d’esame a livello cantonale o regionale. In tal modo i compiti elaborati garantiscono uno standard uniforme almeno a livello regionale.

Delega per lo svolgimento degli esami
Di norma i Cantoni sono responsabili per lo svolgimento delle procedure d’esame. La SEFRI può tuttavia delegare alle oml, su loro richiesta, lo svolgimento delle procedure di qualificazione per singoli Cantoni o per tutta la Svizzera (art. 40 LFPr). Alcune professioni hanno commissioni d’esame centralizzate che sono competenti per un’armonizzazione degli esami a livello svizzero e per la comparabilità degli esami stessi. Collaborano con le autorità d’esame cantonali
o regionali.

3.2 Iscrizione agli esami e convocazione

Procedura d’iscrizione
L’autorità d’esame mette a disposizione delle aziende di tirocinio i moduli d’iscrizione con le informazioni necessarie. I formatori e le formatrici professionali sono responsabili dell’iscrizione agli esami, entro i termini stabiliti, delle persone in formazione.

Convocazione
Circa 4 settimane prima dell’inizio degli esami, l’autorità d’esame invia alle candidate e ai candidati la convocazione d’esame. Essa contiene informazioni di carattere generale sullo svolgimento dell’esame, liste di materiale e strumenti utili, liste dei mezzi ausiliari consentiti e in genere i nominativi delle perite e dei periti d’esame.

Costi
L’autorità d’esame può addebitare i costi per il materiale e gli spazi d’esame. In caso di persone di cui all’articolo 32 dell’ordinanza sulla formazione professionale e di ripetenti senza contratto di tirocinio, questi costi vengono addebitati. Per tutti gli altri costi sostenuti durante lo svolgimento della prima procedura di qualificazione non possono essere percepite tasse né dalle aziende di tirocinio né dalle persone in formazione.

3.3 Preparazione agli esami

Chi non è permanentemente confrontato con i compiti speciali di una procedura di qualificazione, non può averne sempre presenti le esigenze e le particolarità. Le perite e i periti devono pertanto informarsi di volta in volta prima degli esami per svolgere al meglio questa attività accessoria.

Preparazione individuale
Per la preparazione individuale è importante che la perita o il perito d’esame si ricordi i punti salienti delle basi legali e le esigenze d’esame nella propria professione. I contenuti dell’esame vanno spesso ben oltre il proprio grado di specializzazione messo in pratica quotidianamente. Per questo motivo è opportuno familiarizzarsi con tutti gli aspetti specifici e con gli attuali sviluppi della professione.

La buona riuscita dell’esame dipende da molte particolarità ben disciplinate. Per acquisire una visione d’insieme e per padroneggiarla, si raccomanda di approfondire i seguenti documenti di base a dipendenza della professione:

Documenti di base per la preparazione dell‘esame
Immagine 3: Documenti di base per la preparazione dell‘esame
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Preparazione organizzativa da parte del o della capo periti
Il o la capo periti pianifica e organizza i dettagli dello svolgimento dell’esame in collaborazione con l’autorità d’esame e con la possibilità di delegare singoli compiti a membri del gruppo di perite e periti d’esame.

Una lista di controllo con tutti i dettagli può essere d’aiuto per una preparazione completa. Essa comprende per esempio i seguenti punti:

  • mettere a disposizione il numero necessario di compiti d’esame, fotocopiare il numero necessario di serie d’esame;
  • preparare fogli per appunti per candidate e candidati;
  • preparare materiale per scrivere di riserva;
  • preparare il posto di lavoro;
  • esporre in modo visibile il piano degli esami;
  • allestire lo schema della classe affinché tutti gli eventi possano essere documentati;
  • preparare i cartellini con i nomi;
  • controllare il numero di candidate e candidati;
  • verificare la presenza di un orologio a parete nel locale d’esame;
  • scrivere la data dell’esame sulla lavagna.

Colloquio preliminare

  • Allo scopo di garantire uno svolgimento ottimale e uniforme degli esami, il gruppo di perite e periti d’esame si incontra prima della procedura di qualificazione. Di regola, tipo e durata dell’incontro sono decisi dal o dalla capo periti e dipendono dalle contingenze (es. nuove disposizioni, nuova ordinanza sulla formazione professionale di base).
     
  • Il gruppo di perite e periti d’esame concorda con il o la capo periti il modo di reagire di fronte a violazioni del regolamento degli esami. Il colloquio preliminare serve anche a chiarire eventuali dubbi del gruppo di perite e periti d’esame.
     
  • L’autorità competente o la commissione d’esame sono responsabili della buona preparazione di tutte le perite e i periti d’esame.

 

Durante il colloquio preliminare si definisce pure come e in che misura le candidate e i candidati
vengono informati prima dell’esame.

Questa informazione comprende per esempio:

  • ripartizione del tempo, pause e termine di consegna;
  • controllo e indicazione del proprio nome sui fogli d’esame da parte delle candidate e dei candidati;
  • comportamento in caso di consegna anticipata del tema d’esame;
  • abbandono del locale durante l’esame (es. pause);
  • regole su come rispondere alle domande delle candidate e dei candidati;
  • mezzi ausiliari autorizzati (di regola sono menzionati sulla prima pagina del tema d’esame);
  • eventuali deduzioni in caso di superamento della durata dell’esame;
  • valutazione con la nota 1 di lavori non eseguiti;
  • conseguenze in caso di violazione del regolamento degli esami come per esempio l’utilizzo di mezzi ausiliari non autorizzati, l’aiuto di terzi, la copiatura, lo scambio di lavori d’esame,  la presentazione o il riutilizzo di lavori di terzi,  l’utilizzo di lavori preparati o completati a domicilio.

3.4 Compiti della perita o del perito d'esame durante lo svolgimento dell'esame

Informazione
Le perite e i periti d’esame avviano la procedura degli esami scritti, orali o pratici informando le candidate e i candidati, in forma standard, conformemente alle direttive del o della capo periti competente.
Si raccomanda di consegnare in forma scritta e spiegare informazioni importanti sullo svolgimento e sull’assegnazione delle note. Il tempo dedicato ai saluti, all’assegnazione del posto e all’informazione generale non rientra nel tempo d’esame effettivo definito nell’ordinanza sulla formazione professionale di base.

Stato di salute delle candidate e dei candidati
All’inizio dell’esame le perite e i periti d’esame si informano sullo stato di salute di candidate e candidati. Disturbi fisici o psichici di piccola entità vengono verbalizzati; nei casi più gravi la procedura di qualificazione non deve essere svolta e occorre stabilire una data per il recupero. In questo caso, la candidata o il candidato in cura medica consegna un certificato medico alla direzione degli esami. Se la candidata o il candidato insiste nel voler sostenere l’esame nonostante gravi disturbi, in caso di ricorso contro il risultato la malattia non può essere invocata quale motivo. Nei singoli casi, l’autorità d’esame stabilisce una data per un eventuale recupero.

Sorveglianza dell’esame
Il compito principale delle perite e dei periti d’esame consiste nella sorveglianza del lavoro scritto o dell’attività pratica delle candidate e dei candidati allo scopo di garantire il corretto svolgimento dell’esame. Il comportamento verso la candidata o il candidato deve essere sempre tranquillo, corretto e oggettivo. Sono da evitare domande relative all’azienda di tirocinio o alla sfera privata che potrebbero turbare la concentrazione.

Diversi sono i compiti e gli obblighi che spettano alle perite e ai periti d’esame. Tra l’altro, sono responsabili di:

  • fornire le necessarie spiegazioni relative ai compiti d’esame o al funzionamento di uno strumento o di una macchina. Con questo, non deve essere però falsato il risultato della procedura di qualificazione. In caso di necessità o insicurezza, conviene rivolgersi al o alla capo periti;
  • stabilire anticipatamente le pause di lavoro e i tempi dell’esame e garantirne il rispetto;
  • applicare le disposizioni amministrative e disciplinari dell’autorità d’esame;
  • reagire rapidamente in caso di eventi imprevisti e, se necessario, informare il o la capo periti oppure l’autorità d’esame;
  • redigere un verbale d’esame menzionando tutti gli eventi.

Gli interventi contro le candidate e i candidati non sono sempre semplici e dovrebbero avvenire con ponderazione.

  • Istruzioni o interventi nello svolgimento degli esami sono ammessi solo se sussiste il rischio di incidente, spreco di materiale costoso o danneggiamento di un macchinario.
  • Non si deve intervenire se una candidata o un candidato afferma di non essere stato formato in un determinato campo. Lamentele di questo genere, come tutti gli altri eventi, devono essere menzionate nel verbale d’esame.
  • In caso di difficoltà tecniche, per esempio macchinario difettoso, che dovessero provocare un’interruzione dell’esame, il tempo perso può essere recuperato.

Verbale d’esame
Occorre tenere un verbale sullo svolgimento dell’esame (art. 35 cpv. 2 ORFp ). La documentazione sullo svolgimento dell’esame è importante e rappresenta il compito principale delle perite e dei periti d’esame. In caso di irregolarità (es. ritardo, interruzione dell’esame, ecc.) e se la candidata o il candidato interessato inoltra ricorso contro lo svolgimento dell’esame, ci si trova spesso di fronte ad affermazioni contrastanti. Un rapporto sullo svolgimento dell’esame comprendente tutti gli eventi, le irregolarità e gli interventi (che cosa, quando, chi, come, ecc.) previene dubbi e confusioni ed è d’aiuto nella risposta al ricorso. Il verbale rappresenta anche la base per una valutazione oggettiva e corretta, inoltre, in caso di ricorso, consente di documentare l’assegnazione della nota. A seconda della professione, per le singole parti d’esame ci sono a disposizione moduli per il verbale o griglie di valutazione che sono vincolanti. I verbali devono essere conservati o consegnati secondo le indicazioni della direzione degli esami. In caso di ricorso, il verbale d’esame serve a ricostruire lo svolgimento di interi esami o parti d’esame.

Diritto d’accesso durante la procedura
Di norma, durante le procedure amministrative vale il principio dell’accesso limitato alle parti direttamente coinvolte, gli esami non sono dunque aperti al pubblico.

I terzi non hanno nessun diritto di prendere visione degli atti durante una procedura amministrativa. Il riferimento all’esame finale di tirocinio significa che soltanto le perite e i periti d’esame incaricati, il o la capo periti e l’autorità di sorveglianza hanno accesso ai locali in cui si svolgono le procedure di qualificazione. L’autorità cantonale competente può tuttavia autorizzare delle eccezioni.

3.5 Presenza della candidata o del candidato

Ritardo
Se una candidata o un candidato si presenta in ritardo alla procedura di qualificazione, non spetta al gruppo di perite e periti d’esame verificare la plausibilità dei motivi addotti, bensì al o alla capo periti. Se non è evidente la colpa della candidata o del candidato, deve essergli concessa una durata non ridotta dell’esame. I ritardi dovrebbero essere confermati possibilmente da terzi (es. polizia in caso di incidente oppure personale ferroviario in caso di ritardo del treno).

Assenze
Se una candidata o un candidato non si presenta alla procedura di qualificazione, è necessario contattare immediatamente l’azienda di tirocinio e/o i e le rappresentanti legali. Il o la capo periti informa l’autorità d‘esame competente sul risultato dell’indagine o del chiarimento. In caso di malattia o infortunio, la candidata o il candidato deve presentare un certificato medico. Un annuncio di malattia o infortunio non convalidato da certificato medico è considerato assenza ingiustificata. L’autorità d’esame competente deve essere immediatamente informata su un’assenza ingiustificata. Essa decide se e quando l’esame può essere ripetuto oppure se considerarlo come sostenuto e non superato.

Interruzione dell’esame
In caso di malattia o infortunio, l’esame della rispettiva candidata o del rispettivo candidato viene interrotto. Dopo la guarigione della candidata o del candidato, esso può essere continuato oppure sostenuto dall’inizio. Per la decisione è competente l’autorità d‘esame.

Fine dell’esame
Se una candidata o un candidato lascia senza giustificazione il luogo dell’esame, il fatto è considerato come fine dell’esame e i lavori eseguiti sono valutati come non superati. La perita o il perito d’esame menziona l’accaduto nel verbale e informa il o la capo periti. L’autorità d’esame deve essere informata immediatamente del fatto.

3.6 Mezzi ausiliari durante l'esame

Utilizzo di mezzi ausiliari

Calcolatrici tascabili, tabelle e raccolte di formule come pure dizionari possono di regola essere utilizzati in tutte le materie delle procedure di qualificazione. Fanno eccezione le materie o voci d’esame per le quali non sono  espressamente ammessi mezzi ausiliari oppure sono autorizzati solo altri mezzi ausiliari.

Tutti i mezzi ausiliari sono da considerare come personali e devono essere procurati e portati dalle candidate e dai candidati. Non possono essere prestati ad altri durante l’esame.

Gli apparecchi elettronici (agenda, telefono cellulare, ecc.) sottostanno a precise regole durante l’esame:

  • nessun suono o segnale visivo (disturbano le altre e gli altri partecipanti all’esame);
  • sono vietati i colloqui utilizzando apparecchi;
  • nessun allacciamento a un apparecchio di emissione (es. stampante);
  • nessun trasferimento di dati;
  • apparecchi senza allacciamento alla rete di distribuzione

Con la convocazione agli esami, il o la capo periti indica quali mezzi ausiliari sono autorizzati all’esame.

Documentazione dell’apprendimento
Diverse ordinanze in materia di formazione prescrivono la tenuta di una documentazione dell’apprendimento (strumento volto a promuovere la formazione aziendale) in cui le persone in formazione annotano le principali procedure di lavoro, le conoscenze professionali acquisite e le esperienze fatte. L’utilizzo della documentazione dell’apprendimento durante la procedura di qualificazione è regolamentato nella rispettiva ordinanza.

La SUFFP ha elaborato degli standard generali per il lavoro con la documentazione dell’apprendimento (DA).

  • La documentazione dell‘apprendimento è uno strumento formativo aziendale che funge da collegamento con gli altri luoghi di formazione.
    Di norma la formazione avviene nei tre seguenti luoghi di formazione: l‘azienda, la scuola professionale e i corsi interaziendali. I tre luoghi di formazione contribuiscono allo stesso modo alla formazione ed è pertanto molto importante che si instauri tra questi una buona cooperazione. Questa può essere incentivata e sostenuta tramite lo strumento della documentazione dell‘apprendimento in moda tale da stimolare e attivare la messa in relazione di conoscenze e competenze, derivanti dai tre luoghi di formazione.
     
  • L’orientamento e la logica della documentazione dell‘apprendimento è fondato sulla descrizione e la riflessione relative alle situazioni operative professionali.
    L‘obiettivo della formazione professionale di base è affrontare in modo competente le situazioni operative tipiche della propria professione. Il percorso formativo permette alle persone in formazione di acquisire le conoscenze , le capacità e gli atteggiamenti necessari, che a loro volta devono essere attivati e associati tra loro in funzione delle situazioni operative. La documentazione dell‘apprendimento deve essere elaborata in modo tale da documentare le situazioni operative professionali e permettere una riflessione finalizzata all’individuazione delle conoscenze, delle capacità e degli atteggiamenti che risultano importanti per la situazione in questione. 
     
  • La documentazione dell‘apprendimento comprova i progressi nell’apprendimento delle persone in formazione.
    La riflessione sull‘apprendimento e sui suoi progressi dovrebbe portare le persone in formazione a riconoscere le proprie strategie d‘apprendimento, evidenziandone i risultati e le difficoltà. A questo scopo concorrono in maniera determinante il sapersi costruire una rappresentazione delle modalità di gestione di situazioni problematiche e la presa di coscienza del valore formativo degli errori commessi. Se la persona in formazione riconosce i suoi progressi di apprendimento e il risultato dei suoi sforzi, sarà motivata a proseguire sulla strada intrapresa. Si può utilizzare la documentazione dell‘apprendimento quando occorre stabilire la propria posizione nel processo di apprendimento o definire in comune le tappe e gli obiettivi di apprendimento successivi.
     
  • La documentazione dell‘apprendimento aiuta le persone in formazione a familiarizzarsi con le esigenze formative della professione e a valutare il livello delle proprie prestazioni.
    La documentazione dell‘apprendimento, quale documentazione delle attività professionali, dovrebbe essere anche il risultato dell‘esplorazione risp. della familiarizzazione con la propria professione: diventa quindi un importante documento di riferimento per rafforzare l‘identità professionale. La DA, inoltre, contribuisce allo sviluppo dell‘autostima delle persone in formazione, laddove le invita a confrontare lo stato attuale della formazione con il livello richiesto (sulla base del confronto tra la situazione teorica e quella reale), nonché a pianificare autonomamente ulteriori tappe per l‘apprendimento.
     
  • La documentazione dell‘apprendimento aiuta ad affrontare l‘esame pratico.
    Per la maggior parte delle professioni vale la regola secondo la quale durante l‘esame pratico si può utilizzare la documentazione dell‘apprendimento. Quest‘ultima, quindi, oltre a contribuire alla preparazione dell‘esame pratico, può anche essere utilizzata come mezzo di consultazione durante lo stesso esame. Altre professioni prevedono un esame orale sotto forma di una sorta di discussione tecnica che si basa sulla documentazione dell‘apprendimento. Le perite e i periti d‘esame preparano questa discussione basandosi sulle annotazioni riportate nella documentazione dell‘apprendimento. Le perite e i periti d‘esame, tuttavia, non possono valutare la DA.
     
  • La documentazione dell‘apprendimento è uno strumento probatorio.
    La documentazione dell‘apprendimento può rivelarsi molto utile anche dopo la conclusione della formazione; sulla base di contributi ben selezionati, infatti, le persone in formazione possono preparare un portfolio delle loro competenze professionali mettendo in evidenza i loro punti di forza finalizzando in tal modo la DA, alla loro carriera.

Le diverse funzioni della DA dovrebbero essere descritte dettagliatamente nella guida dell‘oml dedicata alla gestione della documentazione dell‘apprendimento. Questa descrizione dovrebbe coincidere con quella presente nella guida alla procedura di qualificazione.

3.7 Durata e orari degli esami

Durata degli esami
La durata giornaliera di un esame corrisponde a una giornata lavorativa. Essa non può essere superiore a 9 ore lavorative.

Orari degli esami
Le condizioni locali, le coincidenze con i mezzi pubblici di trasporto e la provenienza delle candidate e dei candidati sono presi in considerazione al momento di stabilire gli orari degli esami.

Pause durante l’esame
Le perite e i periti d’esame tengono conto della capacità produttiva delle candidate e dei candidati fissando ed effettuando pause adeguate al livello di esigenze delle materie d’esame e alle forme d’esame. Le pause servono inoltre a garantire il cambio senza problemi dei locali d’esame e senza infrangere il tempo regolamentare previsto per l’esame. I e le capi periti stabiliscono le procedure di qualificazione in modo uguale per tutte le candidate
e i candidati, comprese le pause.

3.8 Provvedimenti in caso di irregolarità

Violazione del regolamento degli esami
Prima dell’inizio dell’esame il o la capo periti deve accordarsi con l’autorità in merito alla sorveglianza e a eventuali provvedimenti a seguito di violazioni del regolamento. Le candidate e i candidati devono essere informati sulle conseguenze di comportamenti scorretti.

Il o la capo periti è responsabile che la procedura di qualificazione sia sorvegliata per tutta la durata dal suo gruppo di perite e periti d’esame. Sorveglianza e adeguati provvedimenti organizzativi contribuiscono a evitare il verificarsi di violazioni del regolamento degli esami. L’autorità d’esame deve essere informata su quanto avvenuto. La procedura viene verbalizzata e si raccolgono mezzi di prova. Le persone interessate ed eventuali testimoni firmano il
verbale. Durante l’inchiesta e l’informazione dell’autorità d’esame, la procedura di qualificazione della candidata o del candidato coinvolto viene interrotta. In queste situazioni la perita o il perito d’esame si attiene agli accordi e alle condizioni quadro definiti dal gruppo di perite e periti d’esame in occasione del colloquio preliminare.

Misure
Per principio, in caso di comportamento scorretto le persone interessate devono essere ammonite prima di essere escluse dall’esame. In caso di esclusione, non importa se la procedura di qualificazione è appena iniziata o sta per concludersi. Di norma occorre agire con prudenza in caso di esclusione. Si raccomanda di contattare dapprima il o la capo periti. Se sussiste una palese frode come l’utilizzo di mezzi ausiliari non autorizzati o l’aiuto di altre persone, la procedura di qualificazione viene subito interrotta e l’accaduto viene verbalizzato. In seguito, in base alla legislazione cantonale, l’autorità d’esame decide sulle conseguenze ed emana una disposizione soggetta a ricorso.
A seconda della gravità della violazione, l’autorità cantonale può predisporre diversi provvedimenti:

  • ammonimento o richiamo unico;
  • diminuzione della nota o del punteggio;
  • fine dell’esame o della procedura di qualificazione:
    1. fine della parte d’esame (voce d’esame o campo di qualificazione) con conseguente valutazione con la nota 1,
    2. fine dell’intero esame finale con conseguente mancato superamento dello stesso,
    3. fine dell’esame con conseguente annuncio del caso al o alla capo periti oppure all’autorità cantonale per l’ulteriore indagine.

Dopo la fine di un esame, la persona addetta alla sorveglianza deve raccogliere tutta la documentazione, documentare quanto accaduto e trasmettere tutto al o alla capo periti o all’autorità cantonale. Con la notifica del provvedimento, il o la capo periti e l’autorità cantonale comunicano alla candidata o al candidato i rimedi giuridici a loro disposizione.

Irregolarità non imputabili alle candidate e ai candidati
Qualora dovessero guastarsi apparecchiature, macchinari, computer, ecc. oppure prodursi situazioni di disturbo per la concentrazione delle candidate e dei candidati, causate da fattori esterni quali rumori, cantieri, lavori di manutenzione straordinari agli stabili, ecc., l’esame può essere interrotto, considerato non valido e ripetuto successivamente. Un esame può essere considerato (parzialmente o integralmente) non valido, anche quando i temi d’esame non  corrispondono parzialmente o integralmente all’ordinanza in materia di formazione e al piano di formazione. Tale decisione può essere presa unicamente dall’autorità d’esame.

Provvedimenti
Sessioni d’esame considerate parzialmente o integralmente non valide vanno riproposte il più presto possibile e non devono essere considerate come parte dell’esame.

3.9 Assegnazione delle note

La prestazione delle candidate e dei candidati viene valutata con una nota in base ai risultati conseguiti documentati da un verbale d’esame o da lavori d’esame scritto corretti. L’assegnazione delle note è disciplinata dall’articolo 34 capoverso 1 dell’ordinanza sulla formazione professionale: «Le prestazioni fornite nelle procedure di qualificazione sono espresse con note intere o con mezze note. La nota 6 è la migliore, la nota 1 la peggiore. Le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti.»

Assegnazione delle note
Le procedure di qualificazione applicano un’assegnazione delle note riferita ai compiti d’esame.
Le esigenze sono stabilite preventivamente.
Le prestazioni fornite da una candidata o un candidato vengono confrontate con le esigenze fissate e valutate in modo assoluto, ossia secondo il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti e non confrontandole con altre prestazioni. Questo tipo di valutazione implica che il quadro delle note (media, distribuzione, quote di selezione) di un gruppo non può essere pianificato anticipatamente e può variare a dipendenza del gruppo stesso.

Di regola, i compiti d’esame elaborati da un ente centrale comprendono una chiave di valutazione che garantisce una nota identica ai risultati finali o parziali nell’intero campo d’applicazione di questi compiti. Se i compiti vengono elaborati da gruppi regionali è indispensabile l’allestimento preventivo di una chiave di valutazione.

Scala delle note
Per tutti i campi delle procedure di qualificazione vale la seguente scala delle note:

Assegnazione delle Note

Come note intermedie sono ammesse unicamente le mezze note. Le medie dei campi di qualificazione sono arrotondate al massimo a un decimale (art. 34 cpv. 2 OFPr).

Note di voce d’esame
Se un campo di qualificazione comprende più voci d’esame, per ciascuna voce viene attribuita una nota conformemente alla scala delle note menzionata. Se, per determinare le note di una voce d’esame, vengono impiegate note di sottovoci d’esame, quest’ultime sono considerate in base alla loro importanza nell’ambito della voce d’esame. Un’eventuale ponderazione di singole note di voce e/o di sottovoce d’esame sono regolamentate nella guida alla procedura di qualificazione e figurano nei rispettivi moduli per il verbale.

Assegnazione delle Note

Se, invece della sottovoce 3, la sottovoce d’esame 2 avesse un valore significativo superiore rispetto alle altre, la nota di voce d’esame sarebbe 4,0.

Regole di conversione dei punti in note
In una prima fase i lavori d’esame vengono valutati mediante punti, in seguito il punteggio deve essere convertito in nota. La conversione può avvenire in diversi modi. Confederazione, Cantoni e la Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale CSFP si sono accordati per applicare in modo lineare la scala delle note da 1,0 a 6,0 prevista dall’ordinanza sulla formazione professionale.

L’applicazione della formula di conversione fa sì che il 60% delle prestazioni massime possibili corrisponda alla media matematica per assegnare la nota 4.

Distribuzione delle note
Immagine 4 Distribuzione delle note

Regole di arrotondamento
Nell’espressione delle note raggiunte devono essere osservate determinate regole di arrotondamento.

Fondamentalmente tutte le note, calcolate in base a punti, vengono assegnate secondo la scala delle note menzionata, indipendentemente dal fatto che si tratti di una voce o di una sottovoce d’esame.

Siccome il risultato della procedura di qualificazione viene espresso con una nota complessiva, le diverse note ottenute devono essere arrotondate. In tale ambito, vengono arrotondate a un decimale le note dei campi di qualificazione come media delle singole note delle voci d’esame.

Note dei campi di qualificazione
Le note dei campi di qualificazione che sono assegnate come note singole conformemente all’ordinanza in materia di formazione, si basano sulla scala delle note menzionata. La nota scolastica comprende l’insegnamento delle materie professionali ed eventualmente anche i corsi interaziendali e la formazione in azienda. Le note dei campi di qualificazione risultanti da note di voci e sottovoci d’esame sono arrotondate a un decimale.

Nota complessiva
La nota complessiva, calcolata partendo da note dei campi di qualificazione, viene determinata allo stesso modo utilizzato per calcolare le note dei campi di qualificazione.

Nota complessiva

Una singola nota scolastica (es. insegnamento delle materie professionali) viene espressa con una nota intera o una mezza nota. Se vengono riprese due o tre note di luoghi di formazione (es. corsi interaziendali e pratica professionale), la media delle note viene arrotondata a un decimale.

Ripetenti con note scolastiche insufficienti
Se il o la ripetente consegue nuove note scolastiche in seguito alla frequentazione continua della scuola professionale per almeno due semestri, si prendono in considerazione le nuove note scolastiche. Se, invece, il o la ripetente non frequenta la scuola professionale, si prendono in considerazione le precedenti note scolastiche, anche se insufficienti. Ciò è regolamentato nella sezione 8 «Procedura di qualificazione» dell’ordinanza sulla formazione.

Casi limite
Risultati d’esame di candidate e candidati che non hanno superato per poco la procedura di qualificazione vengono verificati nei seguenti casi:

  • se il miglioramento al massimo di mezzo punto di una nota di voce d’esame porta al conseguimento dell’AFP o del CFP;
  • se un campo di qualificazione (in caso di nota determinante) o la nota complessiva riporta la nota 3,9;
  • se a una candidata o un candidato è stata assegnata una nota insufficiente in un campo di qualificazione per cui è stata disposta una compensazione degli svantaggi.

La verifica dei risultati non implica che una voce d’esame o un punteggio venga aumentato. Per la decisione in merito all’eventuale aumento della voce d’esame o del punteggio deve essere determinante se la candidata o il candidato ha raggiunto complessivamente gli obiettivi di formazione descritti nell’ordinanza sulla formazione professionale di base e nel piano di formazione.

Condizioni quadro
Le note scolastiche, le note del campo di qualificazione «Cultura generale» e le note di altri esami quali certificati linguistici non possono essere aumentate. Il comportamento delle candidate e dei candidati durante la formazione può influire sulla decisione a favore o contro l’aumento di una nota.

3.10 Risultati degli esami

I risultati delle procedure di qualificazione sono notificati in forma scritta dall’autorità d’esame alle candidate e ai candidati e rappresentano pertanto una componente della procedura di diritto amministrativo.

Trasmissione dei risultati degli esami
Le perite e i periti d’esame sono responsabili di una trasmissione rapida e completa al servizio competente delle note ottenute agli esami.

Trasmissione dei risultati degli esami
Immagine 5: Trasmissione dei risultati degli esami
SUFFP

Ulteriori dettagli importanti per la trasmissione dei risultati degli esami:

  • il o la capo periti controlla i moduli con le note e li trasmette all’autorità d’esame;
  • per principio, tutti gli altri atti concernenti gli esami rimangono al o alla capo periti per conservarli durante il periodo stabilito (cfr. capitolo 3.11);
  • in caso di difficoltà durante l’esame, il risultato degli esami viene completato con il rispettivo verbale;
  • il modulo delle note è strutturato in modo da permettere di giustificare ogni nota assegnata. La giustificazione delle note serve a fornire, su richiesta degli autorizzati, informazioni più precise a proposito del risultato conseguito;
  • sul modulo delle note o su un foglio supplementare figurano le osservazioni su presunte lacune nella formazione professionale indipendentemente se il campo di qualificazione è sufficiente o insufficiente. Questi rapporti costituiscono la base per la verifica, da parte dell’autorità competente, della rispettiva azienda di tirocinio. Le autorità d’esame hanno l’obbligo di trasmettere queste informazioni al servizio competente, in genere alla vigilanza del tirocinio.

Esito degli esami
I criteri secondo i quali un esame è considerato superato sono definiti nella sezione 8 «Procedura
di qualificazione» della rispettiva ordinanza sulla formazione professionale di base.

Comunicazione del risultato (certificato delle note, attestato di capacità e certificato di formazione pratica)
L’autorità cantonale d’esame (Cantone d’insegnamento) comunica il risultato dell’esame, in caso di esame superato e non superato, mediante il certificato d’esame (disposizione ufficiale). Il certificato delle note viene inviato alle parti contraenti per posta. Contro questa disposizione può essere interposto ricorso secondo la legislazione cantonale.

In caso di superamento dell’esame, l’autorità d’esame allestisce l’attestato federale di capacità della formazione professionale di base su 3 o 4 anni (AFC) oppure il certificato federale di formazione pratica (CFP). L’attestato di capacità o il certificato di formazione pratica può anche essere consegnato in occasione di una cerimonia di consegna dei titoli.

3.11 Conservazione degli atti e procedura di ricorso

Conservazione degli atti
L’obbligo di conservare gli atti deriva dai termini fissati nelle procedure cantonali e dalle possibilità di inoltrare ricorso. Gli atti e i lavori d’esame devono essere conservati, in caso di ricorso, fino a quando la decisione è cresciuta in giudicato (eventualmente Tribunale amministrativo o addirittura Tribunale federale). In questi casi conviene procedere all’eliminazione degli atti solo dopo aver interpellato l’autorità d’esame.

La conservazione di atti scritti non pone di regola nessun problema. Per lavori sotto forma di prodotti deperibili o servizi, i verbali d’esame forniscono informazioni utili da cui si possono ricostruire in particolare le valutazioni (diminuzioni di note o punteggi).

Tutti i lavori d’esame devono essere conservati dal o dalla capo periti oppure chiusi sottochiave fino alla scadenza del termine di ricorso, di norma almeno 30 giorni dall’esame (regolamento cantonale). Di regola, l’autorità d’esame competente decide se i lavori vengono in seguito consegnati, conservati oppure eliminati. Se è prevista la restituzione, i lavori restano di proprietà dell’operatore della pratica professionale, in quanto ha messo a disposizione materiali e attrezzi e ha versato lo stipendio alla persona in formazione durante la procedura di qualificazione. Egli può inoltre decidere se lasciare il lavoro eseguito alle persone in formazione, eventualmente esigendo il rimborso dei costi del materiale.

Diritto di consultare gli atti

Per principio le persone coinvolte in una procedura amministrativa hanno il diritto di consultare o visionare i relativi atti. L’entità esatta del diritto di consultare gli atti dipende principalmente dalle disposizioni cantonali. In pratica ciò significa che le persone in formazione, i e le loro rappresentanti legali nonché gli operatori e le operatrici della pratica aziendale hanno il diritto, dopo aver ricevuto il certificato ufficiale delle note, di inoltrare domanda di consultare gli atti all’autorità d’esame competente oppure – in alcuni Cantoni – direttamente al o alla capo periti. La funzione di sorveglianza delle commissioni d’esame implica che anche i propri membri sono legittimati a consultare gli atti.

Le persone coinvolte possono chiedere, entro il termine cantonale di ricorso, di consultare gli atti e ottenere pertanto l’occasione di:

  • conoscere le basi decisionali adottate per la valutazione;
  • apprezzare la correttezza delle decisioni prese;
  • individuare eventuali errori;
  • procurarsi le informazioni necessarie per motivare un reclamo o un ricorso;
  • utilizzare la consultazione degli atti come opportunità per la preparazione di un’eventuale ripetizione dell’esame.

L’autorità d’esame stabilisce quando e dove può avvenire la consultazione degli atti e chi fornisce le necessarie spiegazioni. Date e orari vengono decisi possibilmente di comune accordo entro il termine di ricorso che, se necessario, può essere prorogato.

Per principio viene concesso il diritto di consultare ed esaminare tutta la documentazione che spiega l’origine delle note assegnate. Tale documentazione comprende tutto il materiale (lavori d’esame, verbali, fogli delle note, ecc.) della candidata coinvolta o del candidato coinvolto.

Durante la consultazione degli atti è possibile redigere degli appunti. A dipendenza delle direttive cantonali, vengono rilasciate anche copie degli atti. L’autorità d’esame responsabile si limita a fornire le necessarie spiegazioni oggettive sui criteri di valutazione applicati. Dovrebbero essere evitati commenti sulla valutazione oppure discussioni sui risultati conseguiti, ma può essere menzionata la possibilità di inoltrare ricorso.

Reclami
Laddove viene applicato il diritto amministrativo, le persone interessate hanno la possibilità di inoltrare ricorso. Di regola, il presupposto è che le persone interessate abbiano capacità processuale e che dimostrino un proprio interesse a modificare o ad abrogare un atto amministrativo. Una parte ha capacità processuale se ha l‘esercizio dei diritti civili. Ciò è definito nell’articolo 13 del Codice civile svizzero: «Chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l‘esercizio dei diritti civili.» Chi non è maggiorenne, dunque, non può contestare un risultato senza il consenso di chi detiene l’autorità parentale rispettivamente del tutore o della tutrice (art. 19 cpv. 1 CC).

In seguito a un reclamo, l’autorità d’esame ha l’obbligo di verificare l’esame sostenuto e l’assegnazione della nota. Sentiti il o la capo periti, la valutazione può essere modificata se un simile provvedimento appare giustificato considerando le circostanze nel loro complesso.

La notifica dei risultati d’esame è una disposizione cantonale. Per questa ragione la procedura di ricorso si basa sul diritto del Cantone in cui si svolge il tirocinio.

Procedura di ricorso
Se, dopo la consultazione degli atti, si arriva a un ricorso contro l’esito dell’esame, di regola il o la capo periti ha il compito di prendere posizione all’attenzione dell’istanza di ricorso. A tale scopo riceve il testo del ricorso, risponde in modo oggettivo e sicuro alle obiezioni e alle richieste e, se necessario, mette a disposizione gli atti.

Se il lavoro d’esame in discussione è ancora disponibile (esame scritto, parti non deperibili dei lavori pratici), il o la capo periti ha la possibilità di valutarlo nuovamente in modo approfondito. Se tale valutazione non è più possibile (esami orali, parti deperibili dei lavori pratici, prestazioni di servizio), la presa di posizione si basa sulle indicazioni che le perite e i periti d’esame hanno menzionato nel verbale.

3.12 Ripetizione dell'esame

Estensione della ripetizione
Procedure di qualificazione non superate possono essere ripetute 2 volte, di regola almeno un anno dopo la sessione non superata. I campi di qualificazione già superati non devono essere ripetuti, fatta salva una regolamentazione più severa prevista nell’ordinanza sulla formazione professionale di base. L’autorità d’esame comunica quali campi di qualificazione devono essere ripetuti. A richiesta della candidata o del candidato, può essere ripetuta l’intera procedura di qualificazione. In questo caso non vengono considerate le note conseguite nei precedenti esami. Le disposizioni relative alle note scolastiche sono riportate nella rispettiva ordinanza sulla formazione professionale di base.

Costi
Se al momento della ripetizione non c’è un contratto di tirocinio (prorogato), non sussiste nessun obbligo di versare lo stipendio durante il periodo in cui si svolgono gli esami. In questo caso, l’autorità d’esame può esigere una tassa dalla candidata o dal candidato come pure un rimborso per il materiale messo a disposizione e per i costi relativi all’aula. Questo vale anche per candidate e candidati conformemente all’articolo 32 del Codice civile.

Procedura d’iscrizione agli esami
In caso di prolungamento del contratto di tirocinio di un anno, di norma l’iscrizione agli esami viene messa a disposizione dall’autorità d’esame. In caso di ripetizione di esami senza contratto di tirocinio come pure di candidate e candidati con condizioni d’ammissione particolari conformemente all’articolo 32 del Codice civile, la responsabilità dell’iscrizione agli esami spetta alla candidata o al candidato, che deve prendere contatto entro fine agosto con l’autorità d’esame competente.

3.13 Compensazione degli svantaggi

Si può richiedere una compensazione degli svantaggi nel caso in cui si può documentare un handicap. La richiesta deve essere inoltrata all’autorità d’esame competente al più tardi con l’iscrizione. Conformemente all’articolo 2 capoverso 5 lettere a e b della legge sui disabili, vi è svantaggio nell‘accesso a una formazione o a un perfezionamento in particolare quando:

  • «a. l‘utilizzazione dei mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili nonché l‘assistenza personale loro necessaria sono ostacolate;
  • b. la durata e l‘assetto delle formazioni offerte e degli esami non sono adeguati alle esigenze specifiche dei disabili.»