Manuale PEX – 2. Carica di perita o perito d'esame

Le perite e i periti d’esame sono nominati ufficialmente dall’autorità cantonale competente (art. 35 cpv. 1 OFPr) e ricevono il mandato di preparare e svolgere, in nome dell’amministrazione, procedure di qualificazione o parti di esse. Sono i e le rappresentanti ufficiali dell’amministrazione cantonale. Per questa ragione si devono nominare a questa carica anche persone già attive nella formazione professionale (es. docenti di materie professionali oppure formatori o formatrici nei corsi interaziendali).

QV Beobachtungskriterienblatt der Medizinischen Assistenzberufe
SUFFP

2.1 Nomina

Basi legali
Per principio possono essere nominati quali perite e periti d’esame formatori e formatrici professionali in aziende di tirocinio o corsi interaziendali e docenti di materie professionali. I requisiti minimi sono disciplinati nella legge sulla formazione professionale (art. 45 cpv. 2), nell’ordinanza sulla formazione professionale (art. 44 e 45) e nella relativa ordinanza sulla formazione professionale di base.

Le perite e i periti d’esame:

  • dispongono di una formazione professionale specifica e di adeguate capacità pedagogiche e didattico-metodologiche;
  • dispongono almeno di un attestato federale di capacità (o di una qualifica equivalente) nel campo professionale in cui esaminano;
  • continuano la propria formazione frequentando i corsi offerti dalla Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro.

Preferibilmente le perite e i periti d’esame vantano un’esperienza nella formazione aziendale e certificano una formazione continua qualificata (es. esame federale di professione oppure esame professionale superiore).

 

Autorità di nomina
L’autorità di nomina competente varia da Cantone a Cantone. Di regola, la nomina avviene per proposta del o della capo periti d’esame della relativa professione. Gli interessati possono annunciarsi anche direttamente all’autorità cantonale o alla propria organizzazione del mondo del lavoro.

Di regola, l’autorità di nomina (ufficio o commissione d’esame) comunica in forma scritta la nomina a perita o perito d’esame.

2.2 Mandato

2.2.1 Principi costituzionali

Le perite e i periti d’esame sono rappresentanti ufficiali della rispettiva amministrazione cantonale. Le procedure di qualificazione sono delle vere procedure amministrative. Da ciò risulta che le perite e i periti d’esame devono attenersi ai principi ancorati nella Costituzione federale relativi alle attività statali e ai diritti fondamentali.

Azione amministrativa lecita
Secondo l’articolo 5 capoverso 1 della Costituzione federale, il diritto è fondamento e limite dell‘attività dello Stato. Al contempo, nelle procedure amministrative vale il principio che, laddove la legge non fornisce indicazioni concrete, le autorità procedono e decidono in base all’apprezzamento discrezionale. La valutazione di lavori d’esame e l’assegnazione delle note rappresentano un classico esempio d’applicazione. Nella rispettiva ordinanza sulla formazione
professionale di base questa materia viene descritta, ma non vengono affrontati i dettagli sui criteri e i parametri di valutazione. Questi sono da completare in base alle esigenze professionali e sono definiti ulteriormente in base alle esperienze delle perite e dei periti d’esame come pure dei e delle capi periti.

Per esempio, per la valutazione sono determinanti: un’esecuzione professionale, pulita, precisa, adeguata e completa, tenendo in considerazione le relative prescrizioni, la prevenzione degli infortuni, l’impiego delle risorse, la  suddivisione del lavoro, l’abilità manuale e l’ordine sul posto di lavoro.

L’apprezzamento discrezionale richiede che le perite e i periti d’esame allestiscano una scala di valutazione possibilmente secondo criteri oggettivi e professionali e che la applichino uniformemente. Una simile griglia di criteri serve come base per la valutazione dei lavori d’esame. Questo presuppone che la valutazione (punteggio e/o nota) sia motivata con argomentazioni oggettive e professionali affinché sia ricostruibile. A questo scopo, il verbale sullo svolgimento dell’esame documenta perché una determinata voce d’esame è stata valutata in un certo modo e non in un altro.

Esempi:

  • Occorre attenersi in modo preciso alla durata dell’esame prevista dall’ordinanza sulla formazione professionale di base e dal piano di formazione;
  • se devono essere esaminate le competenze pratiche, non si può interrogare la candidata o il candidato esclusivamente sulla teoria;
  • la procedura d’esame è conforme alle disposizioni d’esecuzione relative alla procedura di qualificazione;
  • stessa durata dell’esame per tutte le persone in formazione: in virtù dell’ordinanza sulla formazione professionale di base è determinante la durata della procedura di qualificazione definita nel piano di formazione per ogni singola parte d’esame.

Azione amministrativa proporzionale allo scopo
Secondo l’articolo 5 capoverso 1 della Costituzione federale, l‘attività dello Stato deve essere proporzionata allo scopo. La misura deve dunque rappresentare un mezzo adatto e necessario affinché l’obiettivo prefissato possa essere raggiunto. Un intervento statale non può essere più severo di quanto necessario per il raggiungimento di un determinato obiettivo:

  • i mezzi impiegati devono essere ragionevolmente proporzionali all’obiettivo fissato;
  • negli esami il principio della proporzionalità è importante soprattutto in riferimento a provvedimenti disciplinari.

Per il gruppo di perite e periti d’esame si pone il quesito di quali provvedimenti adottare nei vari casi che si presentano loro.

Divieto d'arbitrio

Secondo l’articolo 9 della Costituzione federale, ognuno ha diritto di essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.

Esempi:

  • La scala di valutazione vale per tutte le candidate e i candidati e non può essere modificata nel singolo caso;
  • alla base della valutazione ci sono esclusivamente motivi oggettivi legati a risultati e osservazioni;
  • la procedura d’esame si attiene ai lavori e alle voci d’esame prescritti.

Principio della parità di trattamento

L’articolo 29 capoverso 1 della Costituzione federale garantisce che, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.

Esempio:

  • Applicazione di un criterio uniforme di valutazione per lavori d’esame comparabili: uno schema di correzione e valutazione per le perite e i periti d’esame (foglio di verbale) vincolante e allestito prima dell’esame favorisce la parità di trattamento;

2.2.2 Disposizioni a livello di leggi e ordinanze

Segreto d'ufficio e obbligo di discrezione
Le perite e i periti d’esame ricevono dall’autorità d’esame il mandato di svolgere la procedura di qualificazione conformemente alle ordinanze sulla formazione professionale di base emanate dalla SEFRI e sottostanno quindi alle rispettive regole cantonali sul segreto d’ufficio e sull’obbligo di discrezione.

Una violazione del segreto d‘ufficio è punibile (art. 320 Codice penale).

I dati concernenti gli esami sono considerati come dati ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati. L’articolo 12 capoversi 1 e 2 regolamentano quanto segue:

«1 Chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personalità delle persone interessate.

2 Egli non ha in particolare il diritto di:

  • (…)
  • c. senza giustificazione, comunicare a terzi dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità.»

I risultati d’esame non possono essere trasmessi né ai candidati e alle candidate, né a terzi. Vengono notificati per iscritto alle persone coinvolte al termine della procedura di qualificazione con una decisione dell’autorità d’esame cantonale in cui vengono menzionati i rimedi giuridici.

Disposizioni sull’astensione
In determinate situazioni, funzionarie e funzionari nonché membri di autorità devono astenersi nel corso dell’attività amministrativa. La legge sulla giurisdizione amministrativa del 24 maggio 1959 del cantone Zurigo (art. 5a) costituisce un chiaro esempio:

«1 Persone che prendono una decisione, vi collaborano oppure l’hanno preparata, si astengono se sono coinvolte personalmente, in particolare:

  • a. se hanno un interesse particolare nel problema trattato;
  • b. se sono parenti o imparentati – fino al terzo grado – con i candidati oppure sono legati con essi tramite matrimonio, fidanzamento o adozione;
  • c. se sono rappresentanti legali delle persone in formazione oppure sono state attive nello stesso campo di attività.

2 Se l’astensione è controversa, decide l’autorità di vigilanza oppure, se si tratta dell’astensione del membro di un’autorità collegiale, decide questa autorità senza la presenza del membro interessato.»

La cerchia di persone varia a dipendenza del Cantone. Nel limite del possibile, le perite e i periti d’esame notificano simili situazioni al o alla capo periti già nella fase di pianificazione.

Se non viene rispettato l’obbligo di astensione, può essere fatta valere la nullità del relativo atto amministrativo, quindi anche dopo il termine di ricorso o reclamo.

Responsabilità
Le perite e i periti d’esame possono essere chiamati a rendere conto se, per negligenza o intenzionalmente, vengono meno ai propri doveri. D’altro canto, lo Stato risponde per danni che le perite e i periti causano a terzi o a loro stesse e stessi durante lo svolgimento della propria attività.

2.2.3 Istruzioni delle autorità d'esame

Le perite e i periti d’esame sono tenuti ad attenersi alle indicazioni delle rispettive autorità d’esame cantonali competenti. A dipendenza dei Cantoni, l’autorità d’esame può essere una commissione d’esame oppure la direzione degli esami dell’ufficio cantonale preposto alla formazione professionale o di un’organizzazione del mondo del lavoro. Le autorità d’esame non sono vincolate soltanto alla legge federale e cantonale sulla formazione professionale e alle relative ordinanze d’esecuzione. Le procedure di qualificazione sono stabilite anche nelle singole ordinanze sulla formazione professionale di base (art. 19 cpv. 2 lett. e LFPr). Nella sezione 8 della relativa ordinanza sono definiti i rispettivi campi di applicazione.

Le perite e i periti d’esame, per la loro attività durante le procedure di qualificazione, non possono né accettare indicazioni da parte di un’organizzazione del mondo del lavoro o di un’istanza scolastica né rendere conto a loro.

2.3 Introduzione e istruzione


In collaborazione con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro, la Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP sviluppa offerte di corsi orientati al fabbisogno.

 

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