Manuale PEX – 1. Condizioni Quadro

La formazione professionale di base è disciplinata ampiamente a livello federale. Le autorità cantonali disciplinano l’applicazione e l’esecuzione tramite corrispondenti disposizioni legali ed esecutive nel proprio Cantone.

Il Consiglio federale disciplina i requisiti delle procedure di qualificazione e ne assicura la qualità e la comparabilità. I criteri di valutazione utilizzati nelle procedure di qualificazione sono oggettivi, trasparenti e garantiscono parità di condizioni.

Lehrmeister erklärt seinem Lehrling etwas
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1.1 Basi Giuridiche

1.1.1 Compendio delle basi giuridiche

Costituzione federale (Cost)
Nell’articolo 63 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera, la formazione professionale è disciplinata come segue:

«1 La Confederazione emana direttive sulla formazione professionale.

2 Promuove un’offerta ampia e permeabile nel campo della formazione professionale.»

Legge federale e ordinanza sulla formazione professionale
La legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, (LFPr) e l’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) stabiliscono le condizioni quadro per la formazione professionale e la formazione professionale continua, assicurano la necessaria vigilanza e definiscono la promozione della formazione professionale tramite contributi federali.

Tale legge e tale ordinanza si basano sul controllo del sistema della formazione professionale tramite provvedimenti per lo sviluppo della qualità a tutti i livelli. La formazione professionale è intesa come parte di un sistema integrato di formazione e mercato del lavoro.

Ordinanze in materia di formazione
Le ordinanze in materia di formazione definiscono gli standard della formazione e delle procedure di qualificazione delle singole professioni. Sono sviluppate essenzialmente dalle rispettive organizzazioni del mondo del lavoro e messe in vigore dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l‘innovazione (SEFRI).

Ordinanze in materia di formazione sul sito web della SEFRI

Nel «Lessico della formazione professionale» sono spiegati oltre 200 termini relativi alla formazione professionale. Le voci e le parole chiave possono essere consultate online.

Esecuzione cantonale
Le autorità cantonali sono responsabili dell’esecuzione delle condizioni quadro disciplinate nella legge sulla formazione professionale, nell’ordinanza sulla formazione professionale e nelle ordinanze in materia di formazione. La corrispondente legislazione cantonale disciplina le particolarità e stabilisce i campi di responsabilità di autorità, commissioni e singole persone.

Livelli della legislazione
Immagine 1: Livelli della legislazione
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1.1.2 Promozione della qualità

Principio
La legge sulla formazione professionale permette di controllare il sistema della formazione professionale tramite provvedimenti di sviluppo della qualità. La collaborazione fra partner della formazione, ossia Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro, contribuisce a un elevato standard qualitativo della formazione professionale.

L’articolo 8 della legge sulla formazione professionale disciplina come segue lo sviluppo della qualità:

«1 Gli operatori della formazione professionale assicurano lo sviluppo della qualità.

2 La Confederazione promuove lo sviluppo della qualità, allestisce standard di qualità e ne vigila il rispetto.»

Esigenze relative alle procedure di qualificazione
L’articolo 30 dell’ordinanza sulla formazione professionale stabilisce come segue le esigenze relative alle procedure di qualificazione:

«1 Per le procedure di qualificazione valgono le seguenti esigenze:

  • a. si conformano agli obiettivi di qualificazione degli atti normativi determinanti in materia di formazione;
  • b. valutano e soppesano le parti orali, scritte e pratiche in funzione delle peculiarità del rispettivo campo di qualificazione tenendo conto dei giudizi di merito ottenuti a scuola e nella pratica;
  • c. utilizzano procedure adeguate e adattate ai gruppi destinatari per accertare le qualifiche da valutare.

2 L’accertamento di una qualifica per il rilascio di un certificato o un titolo avviene sulla base di procedure d’esame esaurienti e interdisciplinari oppure di procedure equivalenti.»

1.1.3 Tipi di formazione e ordinanze in materia di formazione

A dipendenza della professione e del tipo di formazione, la formazione professionale di base dura da 2 a 4 anni. Di regola, la formazione professionale su 2 anni si conclude con un esame e porta al certificato federale di formazione pratica (CFP). Di regola, la formazione professionale su 3 o 4 anni si conclude con un esame finale e porta all’attestato federale di capacità (AFC) (art. 17 LFPr).

Su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro, la SEFRI emana un’ordinanza sulla formazione professionale di base. Essa definisce il titolo della rispettiva professione e fissa gli standard per una formazione che corrisponde alle esigenze della vita professionale. Per le perite e i periti d’esame, gli obiettivi di valutazione elencati nel piano di formazione rappresentano l’elemento centrale per lo svolgimento delle procedure di qualificazione (art. 19 LFPr).