Manuale PEX – 5. LFPR E OFPR – PRINCIPALI ARTICOLI

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LEGGE E ORDINANZA SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – PRINCIPALI ARTICOLI CONCERNENTI LE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE

  • Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr) (stato: 1o gennaio 2013)
  • Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (ordinanza sulla formazione professionale, OFPr) (stato: 1o gennaio 2013)

5.1 Legge sulla formazione professionale (LFPr)

Art. 1 Principio
1 La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (partner sociali, associazioni del mondo del lavoro, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale). Essi si adoperano per garantire un’offerta sufficiente nel settore della formazione professionale, segnatamente nei settori d‘avvenire.

2 I provvedimenti della Confederazione mirano a promuovere nella misura del possibile le iniziative dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro con incentivi finanziari e altri mezzi.

3 Per conseguire gli scopi della legge:

- a. la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro collaborano;
- b. i Cantoni collaborano anche fra loro, al pari delle organizzazioni del mondo del lavoro.

Art. 3 Obiettivi
La presente legge promuove e sviluppa:

- a. un sistema di formazione professionale che consenta all’individuo uno sviluppo personale e professionale e l’integrazione nella società, in particolare nel mondo del lavoro, rendendolo capace e disposto a essere professionalmente flessibile e a mantenersi nel mondo del lavoro;
- b. un sistema di formazione professionale che favorisca la competitività delle aziende;
- c. le pari opportunità di formazione sul piano sociale e regionale, la parità effettiva fra uomo e donna, nonché l’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili;
- d. la permeabilità fra cicli e tipi di formazione nell’ambito della formazione professionale e fra quest’ultima e gli altri settori di formazione;
- e. la trasparenza del sistema della formazione professionale.

 

 

Art. 8 Sviluppo della qualità
Gli operatori della formazione professionale assicurano lo sviluppo della qualità

La Confederazione promuove lo sviluppo della qualità, stabilisce standard di qualità e ne sorveglia il rispetto.

Art. 17 Tipi di formazione e durata
La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.

2 La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.

3 La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell’attestato federale di capacità.

4 L’attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.

La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.

Art. 19 Ordinanze in materia di formazione
1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l‘innovazione (SEFRI) emana ordinanze in materia di formazione professionale di base. Le emana su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro oppure, se necessario, di propria iniziativa.

2 Le ordinanze in materia di formazione disciplinano in particolare:

- a. il contenuto e la durata della formazione di base;
- b. gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale pratica;
- c. gli obiettivi e le esigenze della formazione scolastica;
- d. l’ampiezza dei contenuti e le parti assunte dai luoghi di formazione;
- e. le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli.

3 Le procedure di qualificazione delle formazioni non formalizzate si improntano alle corrispondenti ordinanze in materia di formazione.

4 Le ordinanze in materia di formazione sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali.

Art. 33 Esami e altre procedure di qualificazione
Le qualifiche professionali sono provate mediante un esame complessivo, un insieme di esami parziali o altre procedure di qualificazione riconosciute dalla SEFRI.

 

Art. 34 Esigenze relative alle procedure di qualificazione
1 Il Consiglio federale disciplina le esigenze relative alle procedure di qualificazione. Garantisce la qualità e la comparabilità delle procedure di qualificazione. I criteri di valutazione utilizzati nelle procedure di qualificazione devono essere oggettivi e trasparenti e garantire pari opportunità.

2 L’ammissione alle procedure di qualificazione non è vincolata alla frequentazione di cicli di formazione determinati. La SEFRI disciplina le condizioni di ammissione.

Art. 35 Promozione di altre procedure di qualificazione
La Confederazione può sostenere organizzazioni che sviluppano oppure offrono altre procedure di qualificazione.

 

Art. 36 Protezione dei titoli
Unicamente i titolari di un diploma di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore sono autorizzati a utilizzare i titoli sanciti dalle corrispondenti prescrizioni.

 

Art. 37 Certificato federale di formazione pratica
1 Riceve il certificato federale di formazione pratica chi ha terminato la formazione di base su due anni superando il relativo esame o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente.

2 Il certificato federale di formazione pratica è rilasciato dall’autorità cantonale.

 

Art. 38 Attestato federale di capacità
1 Riceve l’attestato federale di capacità chi ha superato l’esame finale di tirocinio o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente.

2 L’attestato federale di capacità è rilasciato dall’autorità cantonale

 

Art. 40 Esecuzione delle procedure di qualificazione
1 I Cantoni provvedono all’esecuzione delle procedure di qualificazione

2 La SEFRI può incaricare le organizzazioni del mondo del lavoro che ne fanno domanda di effettuare procedure di qualificazione per determinate regioni del Paese oppure per tutta la Svizzera.

Art. 41 Tasse
1 Per le procedure di qualificazione in vista dell’ottenimento dell’attestato federale di capacità, del certificato federale di formazione pratica e dell’attestato di maturità professionale ai candidati e agli operatori della formazione professionale pratica non può essere imposta nessuna tassa.

2 Una tassa può essere imposta ai candidati che, senza un valido motivo, non si presentano all’esame o si ritirano da quest’ultimo, nonché per la ripetizione dell’esame.

 

Art. 53 Contributi forfettari ai Cantoni
1 I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell’ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell’offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.

2 I contributi forfettari sono versati per i compiti seguenti:

- a. l’offerta di:

  1.  sostegno individuale speciale delle persone in formazione professionale di base su due anni (art. 18 cpv. 2),
  2. provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base (art. 12);
  3. scuole professionali di base (art. 21),
  4. corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede (art. 23),
  5. formazione generale approfondita in preparazione alla maturità professionale federale (art. 25),
  6. corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28),
  7. cicli di formazione in scuole specializzate superiori (art. 29), 
  8. formazione professionale continua (art. 30–32),
  9. corsi di formazione per formatori professionali (art. 45)
  10. qualifica dei consulenti in orientamento professionale, negli studi e nella carriera (art. 50).

- b. lo svolgimento di esami e altre procedure di qualificazione (art. 40 cpv. 1) fatto salvo l’articolo 52 capoverso 3 lettera c.

 

Art. 61 Rimedi giuridici
1 Le autorità di ricorso sono:

- a. l’autorità cantonale designata dal Cantone, per le decisioni di autorità cantonali e di operatori con mandato cantonale;
- b. la SEFRI, per altre decisioni di organizzazioni estranee all’amministrazione federale;
- c. e d. Abrogate.

2 Per il rimanente, la procedura è retta dalle disposizioni generali sulla procedura amministrativa.

 

Art. 63 Abuso di titoli
1 È punito con la multa chi:

- a. si attribuisce un titolo protetto senza aver superato i corrispondenti esami o senza aver seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente;
- b. utilizza un titolo atto a suscitare l’impressione che egli abbia superato l’esame corrispondente o seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente.

2 Sono fatte salve le disposizioni penali della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale.

 

Art. 64 Procedimento penale
Il procedimento penale spetta ai Cantoni.

5.2 Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)


Art. 30 Esigenze relative alle procedure di qualificazione (art. 33 e art. 34 cpv. 1, LFPr)
1 Le procedure di qualificazione:

- a.  si conformano agli obiettivi di qualificazione degli atti normativi determinanti in materia di formazione;
- b. valutano e soppesano le parti orali, scritte e pratiche in funzione delle peculiarità del rispettivo campo di qualificazione tenendo conto dei giudizi di merito ottenuti a scuola e nella pratica; 
- c. utilizzano procedure adeguate e adattate ai gruppi destinatari per accertare le qualifiche da valutare.

2 L’accertamento di una qualifica per il rilascio di un certificato o un titolo avviene sulla base di procedure d’esame esaurienti e interdisciplinari oppure di procedure equivalenti.

Art. 31 Altre procedure di qualificazione (art. 33 LFPr)
1 Sono considerate altre procedure di qualificazione le procedure che, di regola, non sono definite in atti normativi in materia di formazione, ma sono idonee ad accertare le qualifiche richieste.

Le procedure di qualificazione di cui al capoverso 1 possono essere standardizzate per particolari gruppi di persone e disciplinate negli atti normativi determinanti in materia di formazione.

 

Art. 32 Condizioni d’ammissione particolar​ (art. 34 cpv. 2 LFPr)
Se le qualifiche sono state ottenute al di fuori dei cicli di formazione disciplinati, l’ammissione alla procedura di qualificazione presuppone un’esperienza professionale di almeno cinque anni.

Art. 33 Ripetizione di procedure di qualificazione
1 Sono ammesse al massimo due ripetizioni di procedure di qualificazione. Le parti precedentemente superate non devono essere ripetute. Gli atti normativi in materia di formazione possono stabilire esigenze più severe per quanto concerne l’obbligo di ripetizione. 

2 I termini per la ripetizione sono fissati in modo da non causare costi supplementari sproporzionati agli organi responsabili.

 

Art. 34 Valutazione(art. 34, cpv. 1, LFPr)
1 Nell’ambito delle procedure di qualificazione le prestazioni sono valutate con note intere o mezze note. La nota migliore è 6 e la peggiore è 1. Le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti.fisantes.

2 Note diverse dalle note intere e dalle mezze note sono ammesse soltanto per medie basate sulle valutazioni che derivano dalle singole voci dei corrispondenti atti normativi in materia di formazione. Le medie sono arrotondate al massimo a una cifra decimale.

3 Gli atti normativi in materia di formazione possono prevedere altri sistemi di valutazione.

 

Art. 35 Esami finali della formazione professionale di base (art. 17 LFPr)
1 Per l’organizzazione degli esami finali della formazione professionale di base l’autorità cantonale si avvale di periti. Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro hanno un diritto di proposta.

2 I periti d’esame mettono per scritto i risultati e le loro osservazioni durante una procedura di qualificazione, comprese le obiezioni dei candidati.

3 Se, a causa di un handicap, un candidato necessita di mezzi ausiliari particolari o più tempo, questi gli vengono adeguatamente concessi.

4 Nelle materie insegnate in due lingue, l’esame può svolgersi interamente o parzialmente nella seconda lingua.

5 Gli organi responsabili dell’organizzazione degli esami finali adottano una decisione formale sul conferimento degli attestati federali di capacità o dei certificati federali di formazione pratica.

 


Art. 39 Partecipazione ai costi (art. 41 LFPr)
1 I costi per il materiale e la locazione di locali non rientrano nelle tasse d’esame di cui all’articolo 41 LFPr e possono essere addebitati interamente o parzialmente agli operatori della formazione professionale pratica.

2 Nelle procedure di qualificazione di persone al di fuori di un rapporto di formazione professionale di base, l’autorità può addebitare al candidato, interamente o in parte, il costo del materiale necessario nonché eventuali ulteriori spese sostenute.

3 Il disciplinamento della partecipazione ai costi delle procedure di qualificazione svolte al di fuori della formazione professionale di base è soggetto all’approvazione della SEFRI se le procedure di qualificazione non sono svolte a livello cantonale.

4 I proventi derivanti dai compensi versati per gli esami federali di professione e gli esami professionali superiori non possono superare il totale dei costi sopportati dagli organi responsabili, calcolati su una media di sei anni tenendo conto della costituzione di un’adeguata riserva.