Soggiorno per insegnamento o formazione

Swiss-European Mobility Programme permette a studenti, docenti e personale amministrativo delle istituzioni di insegnamento del livello terziario di trascorrere soggiorni di studio, stage, insegnamento o formazione continua in Europa.

Mobility Conference
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Mobilità del personale per insegnamento (STA)

Promozione della mobilità dei e delle docenti che trascorrono un determinato periodo di tempo presso un partner europeo della propria scuola universitaria d’origine per svolgere delle attività didattiche.

Mobilità del personale per formazione (STT)

Promozione della mobilità del personale accademico e amministrativo delle scuole universitarie che trascorrono un determinato periodo di tempo in un paese europeo all’estero per seguire una formazione.

Condizioni

Mobilità del personale per insegnamento (STA):

  • Il soggiorno deve durare da un minimo di 2 a un massimo di 60 giorni e deve comprendere almeno 8 unità didattiche a settimana o per un periodo di tempo più breve.
  • le mobilità si basano su un accordo interistituzionale e l’istituto di istruzione superiore ospite deve essere accreditato con la Carta universitaria Erasmus+ ECHE

Mobilità del personale per formazione (STT):

  • Il soggiorno deve durare da un minimo di 2 a un massimo di 60 giorni. La formazione è organizzata sotto forma di partecipazione a corsi e all’osservazione di attività didattiche (job-shadowing) ecc. (non comprende conferenze eccetto l’EAIE).

Mobilità combinata (STA-C):

  • un soggiorno per insegnamento è combinato a un soggiorno per formazione continua, le unità didattiche minime a settimana (o per dei periodi inferiori) si riducono a 4.

Procedura

1. I collaboratori e le collaboratrici della SUFFP:

  • si informano sulle condizioni di partecipazione;
  • si informano sui documenti obbligatori da compilare;
  • scelgono un’istituzione ospite all’estero con la quale definiscono insieme gli obiettivi, il programma, la durata e il periodo del soggiorno di mobilità;
  • richiedono l’approvazione al proprio o alla propria responsabile di dipartimento (regionale);
  • trasmettono l’Accordo di mobilità (Mobility Agreement) debitamente compilato all’ufficio di coordinamento della mobilità.

2. L’ufficio di coordinamento della mobilità:

  • verifica il contenuto dell’Accordo di mobilità;
  • dopo l’approvazione, compila il Contratto di sovvenzione e lo trasmette al collaboratore o alla collaboratrice per la firma.

3. I collaboratori e le collaboratrici della SUFFP:

  • compilano e firmano il Contratto di sovvenzione;
  • prenotano il viaggio;
  • trasmettono il Contratto di sovvenzione firmato con la ricevuta di pagamento dei biglietti per il viaggio.

4. Finanze:

  • rimborsano direttamente le spese di viaggio al collaboratore o alla collaboratrice;
  • versano le sovvenzioni giornaliere previste dal Contratto di sovvenzione.

5. Al termine del soggiorno di mobilità:

  • il collaboratore o la collaboratrice redige un breve rapporto finale e lo trasmette all’ufficio di coordinamento della mobilità.

Sovvenzioni

Importi forfettari per ogni giorno lavorativo e/o di viaggio.

  • 01°– 14°: CHF 170.-/giorno
  • 15°– 60°: CHF   80.-/giorno

Le spese di viaggio sono rimborsate sulla base dei costi effettivi (CHF 600 al massimo).